Art. 4.
(Iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

      1. I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dal comma 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono sostituiti dai seguenti:

      «4-bis. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, e successive modificazioni, per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie.
      4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 svolgono in prevalenza attività di garanzia collettiva dei fidi. Ad essi non si applica il comma 4 del presente articolo».

      2. I commi da 4-quater a 4-sexies dell'articolo 155 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dal comma 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono abrogati.

 

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